.... in stesura .....
								Ministero dei Trasporti - Divisione IV
						Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997 
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
 “Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla
						problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
						In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di
						polizia nei casi di riscontrata “non originalità” del dispositivo in oggetto, in base all’art. 78
						del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
						Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media
						del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni
						al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo
						stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello
						installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene
						indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato
						in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
						Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende
						necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
						“....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero
						ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........”. L’azione di “modifica”
						citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla
						sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato,
						come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche
						fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è
						l’unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
						Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato,
						deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella
						carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall’orifizio
						di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi
						di Polizia mediante un fonometro.
						Per facilitare l’individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada,
						si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo
						dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato
						riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche
						un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
						ex 00 0000
						Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi
						degli stessi.
Il Direttore Centrale                                        
 Dr. Ing. Tullio D’ULISSE